SICUREZZA SUL LAVORO: QUANDO SCATTA LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
(15 dicembre 2021)
Dall’INL le condizioni di sospensione in caso di lavoro irregolare e violazioni in materia di
sicurezza: dall’omissione del DVR alla rimozione o modifica dei
dispositivi di sicurezza o di controllo.
Il decreto fiscale (dl n. 146 del 21 ottobre 2021), pubblicato in Gazzetta ed in vigore dal 22 ottobre 2021, interviene con una serie di misure anche sulla sicurezza sui luoghi di lavoro al
fine di contrastare con maggiore efficacia le imprese che non
rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
Obiettivo
principale del provvedimento è, quindi, quello di incentivare e
semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di garantire un maggiore coordinamento dei soggetti atti a
controllare il rispetto delle disposizioni.
In particolare è prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale (che adesso non è più discrezionale da parte degli Ispettori) in caso di alcune violazioni.
Tenuto conto della competenza esclusiva dell’INL in materia di lavoro
irregolare, laddove ricorrano violazioni delle condizioni di lavoro
nero (di cui all’Allegato I), tali attività congiunte possono portare,
infatti, all’adozione di un unico provvedimento di sospensione e di un unico provvedimento di revoca.
Le violazioni che fanno scattare il provvedimento di sospensione dell’impresa sono contenute nell’Allegato I “(Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale) del dlgs n. 81/2008, con specifico riferimento all’art. 14: Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
In
caso di violazioni (di cui all’Allegato I) si ritiene che la
sospensione possa essere adottata in presenza delle condizioni di
seguito riportate, in relazione a ciascuna fattispecie.
Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi
Il provvedimento di sospensione può essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all’art. 29, comma 1, del dlgs n. 81/2008.
Invece,
nel caso in cui in sede di controllo venga dichiarato che il DVR è
custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione
dell’illecito (di cui all’articolo 29, comma 4, TUSL) sarà opportuno
adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle
ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il
datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione.
Solo
nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del
provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento
dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR.
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
Il
provvedimento di sospensione si applica solo nei soli casi in cui sia
constatata l’omessa redazione del Piano, in violazione di quanto
previsto dall’art. 46, comma 2, del dlgs n. 81/2008.
La mancata
elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione è da accertare in
sede di accesso ispettivo. Inoltre, ai fini della revoca del
provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano.
Mancata formazione ed addestramento
Il
provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la
partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia
all’addestramento.
Tali circostanze sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del TUSL:
- Articolo
73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati
dall’accordo Stato- Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da
lavoro);
- Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
- Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
- Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
- Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
La
mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina
del relativo responsabile, RSPP (ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. b,
del dlgs n. 81/2008) da parte del datore di lavoro, fa scattare il
provvedimento di sospensione; la prescrizione è da adottare in sede di
accesso ispettivo.
Ai fini della revoca del provvedimento di
sospensione si dovrà esibire la documentazione, risultata carente in
sede di accesso, inerente alla costituzione del suddetto servizio ed
alla nomina del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l’assunzione
diretta, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento diretto dei
compiti del RSPP.
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
La
sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato
elaborato (ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. g del dlgs n. 81/2008) il
piano operativo di sicurezza, POS. L’elaborazione del POS può desumersi
anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria;
inoltre, la mancata elaborazione è oggetto di prescrizione da adottare
in sede di accesso ispettivo.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il POS.
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
La
sospensione si ha esclusivamente quando risulta accertato che non sono
stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, condizione
diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.
Mancanza di protezioni verso il vuoto
La
sospensione va adottata nelle ipotesi in cui le protezioni verso il
vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere
considerate sostanzialmente assenti.
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le
prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del
terreno
La sospensione si
rende necessaria quando le armature di sostegno siano del tutto
mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate
sostanzialmente assenti; resta salvo il contenuto delle prescrizioni
disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.
Lavori
in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi
Si adotta la sospensione in presenza di lavori
non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i
quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla
Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e
procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a
proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Presenza di
conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
La
sospensione si ha nel caso di lavori non elettrici effettuati in
vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette e durante
detti lavori i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti
previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI
idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Mancanza
protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra,
interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
Ai fini
dell’adozione del provvedimento, rileva l’assenza degli elementi
indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il
loro mancato funzionamento.
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Si
adotta il provvedimento di sospensione qualora venga accertata la
rimozione o la modifica dei dispositivi, senza che sia necessario
accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la
modifica
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