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Impianto messa a terra

Servizi > Valutazione rischi


Il controllo dell'impianto di messa a terra è obbligatorio per legge e necessario per tutelare la sicurezza e il buon funzionamento dell'impianto elettrico.

Con il DPR 462/2001 (pubblicato sulla G.U. n° 6 dell’08/01/2002)  sono definite le modalità per la messa in esercizio, l’omologazione, la prima verifica e le verifiche periodiche di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

L'obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro (non del proprietario dei locali) e la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che può contestata da parte di ASL, ARPA, INAIL, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza.


 
 


La messa in esercizio degli impianti elettrici nei luoghi soggetti al D.Lgs. 81/2008, in quanto al loro interno svolgono mansioni lavorative lavoratori subordinati, parasubordinati, coadiuvanti, soci lavoratori, tirocinanti, stagisti, volontari, è soggetta alla verifica eseguita dall’installatore che, rilasciando la dichiarazione di conformità prevista dal DM 27/2008 (che ha sostituito la L. 46/90), omologa a tutti gli effetti l’impianto.
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro è tenuto a presentare la dichiarazione di conformità all’ISPESL e all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, la dichiarazione deve essere presentata a tale sportello.
Verifiche periodiche

Il datore di lavoro ha l’obbligo di:

  • effettuare regolari manutenzioni degli impianti.

  • far sottoporre a verifica periodica gli impianti in alternativa, da:

    ASL
    ARPA
    Organismi privati autorizzati dal Ministero delle attività produttive

Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

La verifica periodica è in genere quinquennale; tuttavia, la verifica è biennale in caso di impianti installati

  • in cantieri,

  • in locali adibiti ad uso medico e/o similari

  • negli ambienti a maggior rischio di incendio1 e/o con pericolo di esplosione


Il soggetto che ha eseguito tali verifiche è tenuto al rilascio di un apposito verbale che deve essere conservato a cura del datore di lavoro ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza.

Gli stessi enti potranno eseguire verifiche straordinarie in caso di:

  • esito negativo della verifica periodica

  • richiesta del datore di lavoro


Le verifiche straordinarie sono obbligatorie in caso di

  • modifica sostanziale degli impianti di messa a terra per variazione della categoria di impianto (da fornitura bassa tensione a media tensione con cabina propria)

  • trasformazione cabina propria

  • cambio di destinazione dell’utenza con diversa applicazione normativa

  • modifica sostanziale degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche per ampliamento del dispositivo di protezione.


Non sono oggetto di modifica sostanziale le modifiche dei quadri elettrici principali e secondari e gli ampliamenti degli impianti di messa a terra

La cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti dovranno essere comunicate a cura del datore di lavoro all’ISPESL e all’ASL o all’ARPA competenti per territorio.
Regolarizzazione delle inadempienze

Occorre che il datore di lavoro ponga tempestivamente rimedio alle eventuali situazioni di inadempienza in merito alla segnalazione di messa in esercizio o alle verifiche periodiche per evitare incidenti e contestazioni.

In caso di mancata denuncia di impianti già installati occorre in alternativa:

  • trasmettere la segnalazione all’ISPESL e all’ASL o all’ARPA delle caratteristiche dell’impianto corredata dalla dichiariazione di conformità dell'impianto o, se trattasi di impianti antecedenti al 12/03/1990 (data di entrata in vigore della L. 46/90)  una dichiarazione di esecuzione a regola d’arte rilasciata volontariamente dall’installatore esecutore dell’impianto e riferita alla conformità di ordine generale prevista dalla L 186/1968;

  • se la dichiarazione di cui sopra non è disponibile, verificare, per tramite di un perito, l’eventuale necessità di adeguamento alle norme tecniche vigenti ed eseguire i lavori corrispondenti, successivamente ai quali l’installatore rilascerà apposita dichiarazione di conformità, comprensiva degli allegati obbligatori, che dovrà essere utilizzata per denunciare “ex novo” l’impianto agli enti di controllo nel caso di rilevanti adeguamenti o che potrà essere utilizzata a supporto di una verifica straordinaria in caso di interventi di adeguamento limitati


Nel caso in cui il datore di lavoro abbia effettuato a suo tempo la regolare denuncia degli impianti agli enti di controllo, ma non siano disponibili documenti attestanti i controlli periodici, è necessario che l’impresa regolarizzi la propria situazione:

  • se il datore di lavoro dispone di documentazione relativa a verifiche strumentali di prima installazione eseguite dall’installatore di fiducia deve verificare la corretta calendarizzazione delle verifiche periodiche a seconda del tipo d’uso dei locali e provvedere all’esecuzione delle stesse secondo la frequenza prevista;

  • se il datore di lavoro non ha mai fatto effettuare le verifiche strumentali sull’impianto successivamente alla regolare denuncia agli enti di controllo, oppure non riesce a rintracciare documentazione esaustiva in merito, si consiglia di programmare quanto prima una verifica periodica.



 
 
 
 
 
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