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Alcool e Tossicodipendenza

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NEWS .... dalla prima pagina

 


ACCERTAMENTI ALCOOL


Il Provvedimento del 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30/3/2006) ha identificato le attività lavorative che comportino un rischio elevato di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi ai sensi dell'art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125, pubblicata in G.U. n. 90 del 18 aprile 2001 (legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati).

Tra le categorie identificate ci sono:

  • conducenti di mezzi di trasporto pubblico e privato,

  • conducenti di macchine movimentazione terra e merci,

  • edili e coloro i quali lavorano in altezza superiore a due metri,

  • controllori di impianti pericolosi,

  • guardie giurate, insegnanti, medici.


Si contano una settantina di mansioni identificate come pericolose per sé e per gli altri.
Per tutte queste categorie vige il divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcolica nei luoghi di lavoro e possono essere sottoposti a controlli alcolimetrici da parte del medico competente all’atto della visita medica preventiva o periodica (art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125).

I lavoratori appartenenti alle categorie elencate "possono" e non "devono" essere sottoposti a controlli e quindi si concede una discrezionalità al medico competente.
Gli unici autorizzati ai controlli sono il medico competente ed i "medici del lavoro" (quindi specialisti in medicina del lavoro) dei servizi di prevenzione delle ASL.
Non sono indicati e quindi sono esclusi altri medici appartenenti ad esempio ad istituti pubblici quali ospedali incluse le unità operative ospedaliere di medicina del lavoro.
Infine, per la prima volta nella normativa, si incarica il medico competente di rendersi garante del controllo della salute non solo del lavoratore ma anche delle conseguenze che il suo stato di salute può determinare sulla incolumità di altri soggetti (colleghi di lavoro, utenti, ecc.).

Pertanto, il medico competente, nel corso delle visite mediche preventive e/o periodiche o su richiesta del lavoratore può introdurre controlli alcolimetrici.

Il "tasso alcolico accumulato" può essere verificato con il test alcolimetrico con l’utilizzo di un etilometro oppure con esami di laboratorio quali il CDT (TRANSFERRINA DESIALATA), utile per gli alcolisti cronici. Il CDT viene dosato con la gamma GT, le transaminasi, l’emocromo. Altri marcatori sono l'ALCOLURIA cioè metanolo nelle urine che è un buon indicatore per valutare lo stato di ebbrezza; poco utilizzato è il monitoraggio dell’alcol nel sangue       e quello del metanolo urinario. Un altro indicatore proposto è il 5-Idrossi-triptofolo (5 HTOL) urinario, metabolita intermedio della serotonina, che di solito viene eliminata prevalentemente come Acido5-idrossi-Indolacetico. Anche la concentrazione ematica degli esteri etilici degli acidi grassi (FAEE), restando elevata anche24 h dopo una forte assunzione di etanolo, può essere considerata un buon marcatore di consumo alcolico recente. Comunque l’alcol etilico, di solito assunto per via orale, viene assorbito rapidamente da stomaco, piccolo intestino e colon. Il tempo necessario per completare il processo di assorbimento varia da 2 a 6 ore, in funzione di fattori quali la presenza di cibo e di altri liquidi.   La massima concentrazione plasmatica viene raggiunta dopo circa 20 minuti dall’assunzione e che saliva ed espirato seguono da vicino le variazioni dell’alcolemia, mentre le urine raggiungono un massimo con circa due ore di ritardo.


 


ACCERTAMENTI TOSSICO-DIPENDENZA


Con il provvedimento del 18 settembre 2008 sono entrate in vigore le “procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi” (G.U. n. 236 del 8/10/08)

Tra i soggetti a cui è rivolto il provvedimento non solo i "trasportatori" (conducenti di veicoli stradali patente C, D, E, autobus, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci: carrellisti/mulettisti) ma tra gli altri anche il personale marittimo, chi si occupa di fabbricazione uso di fuochi d'artificio e chi utilizza gas tossici.

Tra gli accertamenti sanitari a cui i lavoratori, che svolgono queste mansioni devono obbligatoriamente sottoporsi, ci sono una visita medica e gli esami tossicologici di laboratorio.
Chi viene trovato positivo dovrà obbligatoriamente sottoporsi ad un percorso di recupero "che renda possibile un successivo inserimento nell'attività lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi". I lavoratori che non si sottopongono agli accertamenti e all'eventuale successivo percorso possono essere sospesi (non licenziati) o passati a svolgere mansioni diverse, non rischiose per sé e per gli altri, finché "non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza".

Il provvedimento dà attuazione all’art. 125 del DPR 309/90 ed individua nel Medico Competente la figura dell’organizzatore per l’espletamento delle procedure sempre nel rispetto dei ruoli e della privacy.

Attivazione della procedura:

  • Il datore di lavoro comunica al medico competente per iscritto i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope in base alla lista delle mansioni contenute nell’allegato di cui all’Intesa 30 ottobre 2007.

  • La comunicazione deve poi essere fatta periodicamente per i nuovi assunti e ripetuta con frequenza minima annuale.

  • Entro trenta giorni dal ricevimento dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti, trasmesso dal datore di lavoro, il medico competente stabilisce il programma di accesso dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro. Entro i medesimi trenta giorni il medico competente trasmette al datore di lavoro il programma degli accertamenti. Il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l’accertamento.

  • L’accertamento comprende l’effettuazione di metodi analitici di screening eseguibili con la raccolta delle urine conservate in tre campioni, contestualmente alla visita medica. I test si basano su tecniche immunochimiche rapide che lo stesso medico competente effettua all’atto della visita oppure all’invio dei campioni presso un laboratorio di analisi cliniche autorizzato.


 
 
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