Rifiuti - Full Service Srl

Vai ai contenuti

Menu principale:

Rifiuti

Contenuti
 



NEWS .... dalla prima pagina

 


GENNAIO 2019


RIFIUTI: OBBLIGO DAL 4 MARZO DEL PIANO EMERGENZA INTERNO


Il "Decreto Sicurezza" (legge di conversione n. 132/2018), entrato in vigore lo scorso 4 dicembre 2018, ha introdotto alcune significative novità per i gestori di "impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti", i quali hanno tempo fino al 4 marzo 2019 per predisporre il piano di emergenza interna contro gli incidenti rilevanti. Il nuovo obbligo contiene varie incertezze, a partire da cosa si intenda per "lavorazione" dei rifiuti, su cui si attendono chiarimenti dal Ministero Ambiente. Il provvedimento dovrebbe riguardare anche gli impianti di calcestruzzo autorizzati al recupero di rifiuti.

 


Piano di emergenza interno | Entro il 4 marzo 2019
L'art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, rubricato “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, prevede l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna. Il piano deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

Piano di emergenza esterno | Entro 1 anno dalla ricezione delle informazioni del gestore
Il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna. Il  piano deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

Chi è obbligato alla predisposizione del Piano?
I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, senza nessun limite di stoccaggio/lavorazione o altro.

2. Qual è lo scopo del Piano?
-  controllare e circoscrivere possibili incidenti
-  attuare misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente
-  informare i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti sui rischi
-  provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente

3. Entro quanto tempo deve essere predisposto il Piano 
- Per gli impianti esistenti entro il 4 Marzo 2019
- Per i nuovi impianti (non definito)

4. Quando deve essere aggiornato il Piano?
- il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e aggiornato dal gestore ad intervalli appropriati, al massimo ogni 3 anni.

5. Quali altri obblighi ha il gestore?
- trasmettere al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna.
- si attendono apposite linee guida MI inerenti la prevenzione incendi per la predisposizione del piano di emergenza esterna, per informazione alla popolazione esterna e per le modalità di invio delle informazioni da parte dei gestori al Prefetto, altro.

6. I gestori di impianti soggetti a Seveso D.Lgs. 105/2015 devono predisporre il Piano?
- per gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti rientranti nel D.Lgs. 105/2015, poichè all'Art. 20 dello stesso è prevista già la predisposizione del Piano di Emergenza Interno e che ha caratteristiche equivalenti, salvo note in divenire, possono riternersi già rispondenti agli obblighi di cui all'Art. 26-bis della Legge 132/2018.





 
 
Torna ai contenuti | Torna al menu