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Corso per Dirigente e/o Preposto


Destinatari:

Dirigenti e Preposti

Normativa di riferimento:

art. 18 e 19, Dlgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Descrizione: Il corso consentirà ai partecipanti di migliorare la conoscenza del proprio ruolo, di comprenderne i limiti e le sfaccettature, di riconoscere le implicazioni penali di cui tener conto, di possedere gli strumenti cognitivi ed operativi per l’assolvimento delle proprie funzioni.

Durata:

  • 8 ore per la formazione del Preposto

  • 16 ore per la formazione del Dirigente



Definizioni art.2 D.L.vo 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i.


d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa


e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.




APPROFONDIMENTI


Chi è il Dirigente e quali sono i suoi obblighi in materia di sicurezza e salute?
La definizione di Dirigente è indicata all'art. 2 comma 1 lett d) del D.Lgs. 81/08 dalla quale emerge che si tratta di "colui che organizza e dirige le attività. Il dirigente è, negli ambienti di lavoro di cui è responsabile, l'alter ego del datore di lavoro, per le parti della gestione di propria competenza specifica, che rappresenta e con il quale collabora nell'attività organizzativa interna, attuando le sue direttive generali e dirigendo il lavoro degli altri dipendenti. La definizione è integrata da quella dei contratti collettivi a cui la giurisprudenza assegna un ruolo vincolante. Gli obblighi cui è chiamato ad adempiere il Dirigente, in base alla attribuzioni e competente conferite, sono riportati in via generale all'art. 18 comma 1 D.Lgs. 81/08.


Chi è il Preposto e quali sono i suoi obblighi in materia di sicurezza e salute?

La definizione di Preposto è indicata all'art. 2 comma 1 lett e) del D.Lgs. 81/08 la quale lo identifica come colui che sovrintende, unitamente al datore di lavoro e ai dirigenti, le attività finalizzate alla sicurezza dei luoghi di lavoro, attraverso l'osservanza di tutte le disposizioni in merito. Il preposto è incaricato della sorveglianza e controllo del lavoro di uno o più lavoratori con poteri di supremazia e, nel contempo, alle dirette dipendenze del Datore di lavoro. I suoi poteri devono essere specificamente attribuiti, in base a direttive esplicite ed esaurienti del datore di lavoro o del dirigente).
I compiti del Preposto in materia di sicurezza e salute sono riportati all'art. 19 del D.Lgs. 81/08.  


Quale differenza c'è tra il preposto e il dirigente?

Entrambi i soggetti sono recenti introduzioni del nuovo dettato normativo in materia di sicurezza sul lavoro. Il dirigente viene definito come persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa mentre il preposto è una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. La parte iniziale è comune ma la differenza in termini di attribuzioni è differente. Il preposto alla sicurezza è infatti quel soggetto della prevenzione aziendale che ha il compito di sovrintendere all'attività lavorativa mentre il dirigente è colui il quale attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa.


Il Preposto deve essere oggetto di specifica nomina da parte del Datore di lavoro?

I preposti sono dipendenti che, pur essendo in posizione gerarchicamente subordinata rispetto al datore di lavoro, hanno doveri di controllo e di vigilanza di carattere oggettivo (sull'applicazione della normativa) e soggettivo (sul rispetto da parte dei lavoratori di tutte le norme di sicurezza. L'individuazione del preposto avviene in base alla mansione di controllo effettivamente esercitata e non in base ad una nomina formale, come d'altra parte si evince anche dall'art. 299 del D.Lgs. 81/08.

Come avviene la formazione dei dirigenti e dei preposti?

Sulla Gazzetta Ufficiale n.8 del 11 gennaio 2012 è stato pubblicato l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Tale accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione e aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti.
La formazione può avvenire sia in aula che nei luoghi di lavoro e i corsi devono essere tenuti da docenti interni o esterni all’azienda che abbiano una comprovata esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza del lavoro.
La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da un modulo particolare (formazione particolare aggiuntiva) in relazione ai compiti da lui esercitati in maniera di sicurezza che ha una durata minima di 8 ore.  

La formazione dei dirigenti, che ha una durata minima di 16 ore, sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli: 1) normativo-giuridico, 2) gestione e organizzazione della sicurezza, 3) individuazione e valutazione dei rischi, 4) comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

Per i lavoratori, i dirigenti e i preposti è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore con decorrenza dalla data di conclusione dei rispettivi percorsi formativi.

Relativamente a lavoratori e preposti, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione generale e specifica coloro per i quali i datori di lavoro possano comprovare di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

In ogni caso la formazione particolare aggiuntiva per i preposti dovrà concludersi entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
Relativamente ai dirigenti, sono esonerati dal corso di formazione coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14/08/2003 o a quello del modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.





 
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