A causa della sua tardiva pubblicazione (GU n. 39 del 16 febbraio 2021) il termine per la presentazione del MUD è slittato dal 30 aprile al 16 giugno 2021 - cioè centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione - applicandosi a tale circostanza quanto previsto dall’art. 6, comma 2-bis, della l. n. 70/1994:
“2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.”
Struttura
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale da utilizzare per il 2021 con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2020 - in ossequio a quanto disposto dalla legge n. 70/1994 - è articolato in 6 comunicazioni che devono essere presentate alle Camere di Commercio da parte dei soggetti tenuti all’adempimento:
1. Comunicazione rifiuti;
2. Comunicazione veicoli fuori uso;
3. Comunicazione imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
4. Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
5. Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
6. Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Soggetti obbligati
I soggetti tenuti a presentare il MUD sono individuati dall’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 182/2003 e dalla nuova versione dell’art. 189, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti per commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- i Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per ilo recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
- i gestori del servizio pubblico di raccolta con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.
Soggetti esonerati
Questi sono i produttori di rifiuti esonerati dall'obbligo di presentazione del MUD:
- le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
- i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.
Sono esclusi anche i soggetti che esercitano attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing).
Principali novità del MUD 2021
Le Camere di Commercio, tramite il sito web Ecocamere, hanno posto in evidenza le principali novità del modello di quest’anno, volte a dare attuazione a normativa europea più recente e ai provvedimenti nazionali che hanno recepito le direttive sull’economia circolare (tra tutti, il D.Lgs. 116/2020.
Riepilogando:
- gli impianti che svolgono attività di recupero dovranno comunicare, nella scheda SA-AUT, se l'autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del c.3 art. 184-ter (End-of-Waste “caso per caso”);
- nella comunicazione rifiuti e veicoli fuori uso sono state apportate modifiche alle informazioni relative ai materiali derivanti dall’attività di recupero, con l’aggiunta di alcune tipologie e la modifica di altre;
- la scheda “CG-costi di gestione” della comunicazione rifiuti urbani è stata completamente ridisegnata;
- sono state modificate le categorie della comunicazione RAEE per adeguarle all’entrata in vigore dell’Open scope (ambito di applicazione della normativa RAEE “aperto” a un numero maggiore di prodotti, come previsto dalla direttiva 2012/19/UE) e della classificazione prevista dall’allegato III al D.Lgs. 49/2014;
- sempre nella comunicazione RAEE è stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.
Comunicazioni da presentare tramite il sito “mudtelematico”
Le seguenti comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:
- Comunicazione rifiuti;
- Comunicazione veicoli fuori uso;
- Comunicazione imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Per poter effettuare l’invio telematico, i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell’operazione.
Sanzioni
Nessuna novità per le sanzioni.
Per la comunicazione rifiuti, secondo quanto
previsto dall'art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (nel testo
previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs n. 205/2010):
- la sanzione sarà più lieve (tra i 26 e i 160 euro) qualora vi sia un ritardo della presentazione del MUD, dopo il 16 giugno 2021 ma comunque nei 60 giorni successivi alla scadenza (non semplicemente due mesi);
- la sanzione sale (da 2.600 a 15.500 euro) in caso di presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza oppure di omessa, incompleta o inesatta dichiarazione;
Ancora più salate le sanzioni per i soggetti obbligati alla comunicazione veicoli fuori uso: per mancata, incompleta o inesatta presentazione della comunicazione, la sanzione è compresa tra i 3.000 e i 18.000 euro (art. 13, comma 7, D.L.gs n. 209/2003);
Con riferimento alla comunicazione produttori AEE, si
prevede per la mancata, incompleta o inesatta comunicazione annuale una
sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 2.000 e i 20.000 euro
(D.Lgs. 49/2014, art. 38, comma 2, lettera H) con la sanzione della
sospensione dell’autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi in caso di
omessa presentazione.